L'ente impositore notificava un avviso di accertamento per utili non dichiarati al curatore di un'impresa dichiarata fallita. Successivamente, chiedeva le maggiori imposte personali ai due unici componenti della compagine, applicando la regola della società a ristretta base. I partecipanti impugnavano gli atti, contestando l'omessa notifica originaria alla sede della fallita e la lesione del loro diritto di difesa. Dopo l'annullamento pronunciato dalla corte tributaria d'appello, la Corte di Cassazione accoglieva le ragioni del fisco. Il collegio affermava che la notifica al curatore non annulla l'atto presupposto, ma ne condiziona solo l'opponibilità. I partecipanti possono difendersi contestando nel merito i ricavi occulti, senza pretendere una notifica diretta dell'atto societario che possono comunque reperire ed esaminare.
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