La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l'uccisione di animali a carico di un uomo che, dopo aver ucciso la moglie, aveva soppresso la cagnetta domestica con un'arma da taglio. La difesa sosteneva che il gesto fosse privo di crudeltà, poiché volto a risparmiare all'animale la sofferenza dell'abbandono e del canile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'uccisione di animali mediante ferite da taglio configura la crudeltà e che l'evitare il canile non costituisce in alcun modo uno stato di necessità.
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