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costo di costruzione

Colui che depone, presso l’ufficio comunale competente, una regolare richiesta di permesso di costruire o si avvalga di una denuncia di inizio attività onerosa (D.I.A.), è tenuto al pagamento di un contributo per i costi di costruzione (cosiddetti oneri concessori). Il costo di costruzione si paga solo quando si effettuano opere murarie (ampliamenti, frazionamenti, etc). Tale versamento potrà essere fatto al momento del rilascio dei suddetti titoli abilitativi all’attività edilizia o rateizzato nel periodo di esecuzione dei lavori. Il costo di costruzione medio di un’opera varia da regione a regione. Ciascuna regione ha l’obbligo di aggiornare periodicamente l’elenco dei costi medi di costruzione per le singole opere. Il metodo usato per la determinazione dei costi medi è il seguente: L’Ente determina un costo di costruzione con riferimento a quello massimo ammissibile per l’edilizia residenziale agevolata; Si individuano categorie con caratteristiche superiori e ad esse si applicano maggiorazioni che non devono superare il 50% Durante il periodo di aggiornamento, per la determinazione dei costi di costruzione, ci si riferisce ai dati forniti dalle rilevazioni dell’ISTAT. Il titolare dell’abilitazione all’attività edilizia pagherà un contributo pari a una frazione del costo di costruzione, così determinato, che varia tra il 5% e il 20%.

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