La Corte di Cassazione ha confermato che la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione, inclusi i progetti che mostrano lo scarico di acque su un fondo, è sufficiente per la costituzione servitù. Non sono necessarie formule sacramentali, ma solo una chiara e inequivocabile volontà delle parti desumibile dall'atto scritto. Il caso riguardava una proprietaria che negava l'esistenza di una servitù di scolo acque meteoriche sul suo terreno, ma la Corte ha ritenuto il suo consenso validamente prestato con la firma degli accordi urbanistici.
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