La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una parte danneggiata contro l'ordinanza che le negava la costituzione di parte civile in un processo penale. La parte lesa aveva già avviato un'azione civile separata. La Corte ha stabilito che, sebbene la decisione del tribunale potesse essere illegittima, non costituiva un atto abnorme, in quanto non creava una stasi processuale irreparabile, potendo l'azione risarcitoria proseguire nella sua sede originaria. L'inammissibilità del ricorso deriva dalla mancanza del carattere di abnormità, unico presupposto che avrebbe consentito l'impugnazione.
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