La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4688/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto aggravato. Il ricorrente sosteneva la mancanza di procedibilità per assenza di querela, a seguito della Riforma Cartabia. La Corte ha respinto la tesi, chiarendo che la procedibilità del furto aggravato resta d'ufficio in presenza di specifiche aggravanti. Inoltre, ha ribadito che la costituzione di parte civile equivale a querela, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente per il ricorso infondato.
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