Un dipendente di un'azienda sanitaria, originariamente inquadrato nella categoria C, era transitato nella categoria D e svolgeva funzioni di coordinamento riconosciute da una sentenza definitiva. Il lavoratore ha richiesto il passaggio alla categoria DS a partire dal settembre 2003, basandosi sul contratto collettivo nazionale del comparto sanità. L'azienda sanitaria si era opposta, sostenendo che il dipendente non avesse superato le procedure selettive interne. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il passaggio alla categoria DS spetta anche a chi, pur provenendo dalla categoria C, abbia ottenuto il riconoscimento formale delle mansioni di coordinamento svolte alla data chiave del 31 agosto 2001. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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