Un recente decreto della Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di Cassazione in una controversia tra due società del settore medicale e due associazioni, una di pazienti e una di consumatori. La decisione è seguita alla rinuncia al ricorso da parte delle società ricorrenti e alla successiva accettazione da parte delle associazioni resistenti. La Corte ha applicato l'art. 391 c.p.c., confermando che, in caso di accettazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Continua »