La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore straniero, condannato per reati legati all'immigrazione, che aveva precedentemente concordato la pena in appello tramite un Patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.). Il Lavoratore sosteneva che la sentenza d'appello non avesse considerato il suo ruolo subordinato. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l'accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a contestare altri aspetti della sentenza, inclusa la responsabilità. Pertanto, il ricorso è stato respinto, e il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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