Un uomo, arrestato come corriere per la detenzione di circa 4 chilogrammi di cocaina, ha impugnato la sentenza di appello che gli negava l'attenuante speciale della collaborazione. Nonostante l'imputato avesse fornito nomi e dettagli logistici sui fornitori, i giudici di merito avevano ritenuto tali informazioni irrilevanti a causa del suo ruolo marginale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la collaborazione attiva nel traffico di droga deve essere valutata sulla base dell'idoneità astratta delle dichiarazioni a interrompere l'attività delittuosa. Il rango criminale del soggetto non può precludere l'accesso al beneficio se le informazioni offerte sono oggettivamente utili. La Suprema Corte ha inoltre confermato l'inammissibilità della richiesta di pene sostitutive se non presentata tempestivamente nei motivi di appello.
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