Un soggetto è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver sputato, spintonato e minacciato degli agenti di polizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando che tale condotta, volta a ostacolare l'operato delle forze dell'ordine, integra pienamente il reato. La Corte ha inoltre respinto una censura procedurale relativa alla correzione di un errore materiale, poiché il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto a partecipare all'udienza di correzione.
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