Un Fornitore ha chiesto a un'Azienda Acquirente il pagamento di un debito di 680.000 euro. Questo debito era sorto per servizi resi a un'Azienda Cedente, poi fallita, prima che questa trasferisse rami d'azienda all'Acquirente. Il Fornitore sosteneva la responsabilità debiti conferimento d'azienda dell'Acquirente, poiché i debiti dovevano risultare dalle scritture contabili obbligatorie. L'Acquirente ha negato di conoscere i debiti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Fornitore inammissibile. Ha confermato che il Fornitore non ha provato che i debiti fossero presenti nelle scritture contabili al momento del trasferimento. Inoltre, la delibera di conferimento escludeva espressamente i debiti, e il riconoscimento di debito era successivo al trasferimento. L'Acquirente non è quindi responsabile.
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