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Convocazione

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Convocazione assemblea via PEC: valida anche se non registrata
Una condomina ha impugnato quattro delibere assembleari lamentando vari vizi, tra cui l'irregolarità della convocazione assemblea via PEC perché spedita a una casella non iscritta nei pubblici registri. L'attrice contestava anche la mancanza di perizie per lavori su parti comuni e la ripartizione di alcune spese legali. La Corte d'Appello ha respinto integralmente l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'avviso di riunione non è un atto giudiziario: l'invio all'indirizzo certificato comunicato dal condomino è valido e soddisfa i requisiti di legge, senza bisogno di estrarre l'indirizzo da elenchi pubblici. Accertata la piena informazione sui lavori e la carenza di interesse economico su addebiti non subiti, la condomina ha perso la causa ed è stata condannata a pagare oltre 8.400 euro di spese legali, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Convocazione assemblea condominiale: votare sana l’omesso avviso
I comproprietari di un garage impugnano una delibera del Condominio lamentando il mancato rispetto dei termini per la convocazione assemblea condominiale e l'omessa convocazione di uno di essi. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale rigettano la domanda: la partecipazione attiva all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto hanno sanato ogni irregolarità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conferma che la presenza fisica del condomino e la sua espressione di voto sanano definitivamente la tardività o l'omessa notifica dell'avviso. Inoltre, essendoci una doppia decisione conforme nei gradi precedenti, non è possibile ridiscutere i fatti in sede di legittimità. I ricorrenti perdono definitivamente la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Mancata convocazione del condomino in lite: decide la Cassazione
Una condomina ha impugnato la delibera dell'assemblea condominiale che nominava un legale per difendere il condominio in una causa contro di lei, lamentando la mancata convocazione del condomino alla riunione. La Corte d'Appello ha annullato la delibera. Il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condomina, trovandosi in palese conflitto di interessi, non avesse diritto a essere convocata. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione giuridica e la mancanza di un orientamento univoco sul punto, ha emesso un'ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile per una decisione definitiva.
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