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Convenzione Di Lugano

Definizione

Un trattato internazionale che stabilisce le regole per determinare quale tribunale nazionale ha la competenza a giudicare le controversie civili e commerciali tra parti domiciliate in Stati membri dell'UE e in Svizzera, Norvegia e Islanda.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Conto svizzero e clausola di proroga della giurisdizione
Due investitori italiani hanno aperto un conto cifrato e sottoscritto procure di gestione presso la sede svizzera di un istituto di credito. Dopo aver perso ingenti capitali a causa di operazioni speculative non autorizzate, i risparmiatori hanno citato in giudizio davanti al giudice italiano sia la banca elvetica, sia la sua filiale nazionale, sia i gestori finanziari italiani. La Suprema Corte ha escluso la competenza del tribunale italiano a favore di quello elvetico. Gli investitori si sono recati spontaneamente all'estero senza che l'istituto avesse diretto attività promozionali in Italia, impedendo l'applicazione della tutela del consumatore. Di conseguenza, la clausola di proroga della giurisdizione a favore dell'autorità svizzera, sottoscritta nel contratto, prevale sulla presenza di più convenuti residenti in Italia e sui fori speciali per illecito.
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Proroga della giurisdizione: conti svizzeri e stop a cause in Italia
Alcuni risparmiatori italiani hanno citato in giudizio davanti ai tribunali italiani una banca svizzera e vari intermediari finanziari locali per ottenere il risarcimento delle perdite subite su conti cifrati aperti a Lugano. Gli investitori sostenevano la competenza del giudice italiano invocando la tutela prevista per i consumatori e la presenza di più convenuti residenti in Italia. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dell'istituto di credito elvetico. Nel contratto era presente una valida clausola di proroga della giurisdizione a favore delle autorità svizzere. Tale accordo prevale sui fori speciali ordinari quando il cliente si reca all'estero di propria iniziativa e la banca non svolge campagne promozionali nello Stato del risparmiatore.
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Difetto di giurisdizione tra Italia e Svizzera: vince l’estero
Una società fornitrice italiana ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'impresa svizzera per il mancato pagamento di beni consegnati oltreconfine. La committente elvetica si è opposta indicando come competente il tribunale di Lugano sulla base di una clausola contrattuale, contestata dalla fornitrice. La Corte d'Appello ha revocato l'ingiunzione, rilevando la competenza esclusiva del giudice svizzero. La fornitrice ha presentato ricorso denunciando l'impossibilità di qualificare la contestazione territoriale iniziale quale eccezione internazionale. Le Sezioni Unite hanno confermato la decisione d'appello e respinto il ricorso. Il collegio ha stabilito che la contestazione del convenuto manifesta chiaramente il rifiuto del foro nazionale; il giudice deve quindi rettificare la qualificazione formale ed esaminare il difetto di giurisdizione ai sensi della Convenzione di Lugano.
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Foro del Consumatore: Contratto svizzero, giurisdizione italiana
Una cliente italiana firma a casa sua un contratto con una banca svizzera, la quale, in seguito a una lite, invoca la competenza dei tribunali svizzeri come previsto dal contratto. La Corte di Cassazione stabilisce però la giurisdizione italiana. La Corte ha ritenuto che l'attività della banca, svolta tramite un intermediario e un gestore patrimoniale esterno che ha operato in Italia, fosse 'diretta verso' il consumatore italiano. Questo elemento attiva la tutela speciale del Foro del consumatore internazionale, rendendo inefficace la clausola contrattuale che designava il giudice straniero e affermando la competenza del tribunale italiano.
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Giurisdizione e contratti bancari esteri: il caso
Una risparmiatrice ha citato in giudizio due istituti bancari esteri per ottenere la nullità di contratti di investimento finanziario e il risarcimento dei danni. Il punto centrale della controversia riguarda la giurisdizione: i giudici di merito hanno negato la competenza italiana, ritenendo che le banche non avessero diretto la propria attività verso l'Italia ai sensi della Convenzione di Lugano. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità interpretativa della nozione di attività diretta verso il consumatore, ha disposto la rimessione del caso alle Sezioni Unite per una decisione definitiva.
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Giurisdizione Convenzione Lugano: pluralità di convenuti
Un gruppo di risparmiatori ha citato in giudizio una banca svizzera e altri soggetti italiani per gravi perdite finanziarie. I tribunali di merito hanno negato la giurisdizione italiana sulla banca estera. La Corte di Cassazione, di fronte a una complessa questione sulla giurisdizione Convenzione Lugano, legata alla presenza di più convenuti e a una clausola di scelta del foro, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite.
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Giurisdizione internazionale: caso alle Sezioni Unite
Due risparmiatori hanno citato in giudizio diverse società finanziarie, italiane e svizzere, per operazioni non autorizzate. La Corte d'Appello aveva negato la giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato una questione di massima importanza sul conflitto tra le norme della Convenzione di Lugano relative alla giurisdizione in caso di pluralità di convenuti e le clausole di scelta del foro. Di conseguenza, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite per risolvere questo complesso nodo di giurisdizione internazionale.
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Giurisdizione materia amministrativa: multa e giudice
Una cittadina svizzera contesta una multa stradale ricevuta in Italia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione in materia amministrativa del giudice italiano, poiché la riscossione di una sanzione derivante dall'esercizio di un potere pubblico esula dal campo di applicazione della Convenzione di Lugano. La competenza si determina quindi secondo la legge nazionale, ovvero nel luogo dove è stata commessa l'infrazione.
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Giurisdizione estera per liti tra eredi su società
In una controversia tra coeredi riguardante la gestione di partecipazioni societarie ereditate, la Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione estera. La Corte ha stabilito che la natura della lite non era successoria, bensì civile e commerciale, poiché verteva sull'abuso di diritti societari e su operazioni come aumenti di capitale. Di conseguenza, la competenza è stata determinata in base alla Convenzione di Lugano, che indicava i tribunali svizzeri come foro competente, dato il domicilio delle parti convenute e il luogo del presunto danno.
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Giurisdizione consumatore: banca estera in Italia
Una risparmiatrice italiana ha citato in giudizio due banche svizzere per investimenti finanziari andati male. La Cassazione ha stabilito la giurisdizione del consumatore italiano, ribaltando le decisioni precedenti. La Corte ha ritenuto che l'attività delle banche fosse 'diretta' verso l'Italia, anche attraverso intermediari e società del gruppo, giustificando l'applicazione del foro del consumatore previsto dalla Convenzione di Lugano.
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Rappresentante fiscale: giurisdizione e contratto
Con la sentenza Cass. Civ., Sez. U, n. 7620 del 18/03/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la controversia tra una società estera e il suo rappresentante fiscale italiano, relativa a un rimborso per sanzioni fiscali pagate, rientra nella giurisdizione italiana. La Corte ha chiarito che, sebbene l'obbligazione tributaria verso lo Stato sia di natura legale, il rapporto tra la società e il suo rappresentante fiscale è di natura contrattuale (mandato). Pertanto, si applica il foro speciale previsto dall'art. 5 della Convenzione di Lugano per le obbligazioni contrattuali, radicando la competenza nel luogo di esecuzione della prestazione, cioè l'Italia.
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