Una cliente stipula un contratto con una società di servizi legali e formativi per l'omologazione di un titolo di laurea estero per un valore di 7.200 euro. Dopo l'attivazione dei servizi didattici e alcuni versamenti parziali, la cliente interrompe i pagamenti. La società avvia una causa per recuperare il credito. La cliente non si costituisce nel primo grado di giudizio, rimanendo contumace. Successivamente, in sede di appello, contesta la validità dell'accordo sostenendo la presenza di una semplice copia. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della cliente. I giudici stabiliscono che il disconoscimento della scrittura privata deve avvenire tempestivamente nei modi previsti dalla legge, specialmente se l'originale è stato allegato agli atti. La prova dell'utilizzo della piattaforma e dei pagamenti parziali conferma la validità del contratto.
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