Una società di servizi ecologici chiedeva a un'azienda sanitaria il pagamento per lo smaltimento di rifiuti urbani non differenziati, un servizio extra rispetto al contratto per la raccolta differenziata. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di smaltimento rifiuti, in questo caso, non sorge per legge (ex lege) in capo all'azienda sanitaria, ma richiede un valido contratto scritto. In assenza di tale contratto, nessuna somma è dovuta per il servizio non pattuito, dichiarando inammissibile il ricorso della società.
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