La Corte di Cassazione ha stabilito che la retribuzione ferie deve includere tutte le indennità pecuniarie intrinsecamente connesse alle mansioni svolte, anche se di natura variabile. Nel caso esaminato, alcuni macchinisti di un'azienda di trasporti avevano richiesto l'inclusione di specifici incentivi nel calcolo della loro paga feriale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che un'interpretazione restrittiva, pur prevista da un contratto aziendale, è contraria al diritto dell'Unione Europea, poiché una diminuzione sensibile dello stipendio durante le ferie può dissuadere il lavoratore dal goderne. È stato inoltre confermato che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto.
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