Una società ha impugnato una cartella esattoriale da oltre quarantacinquemila euro per imposte e sanzioni, scaturita da un controllo automatizzato che disconosceva un credito IVA riportato dall'anno precedente con dichiarazione tardiva. L'azienda contestava la nullità della notifica cartella via PEC, lamentando l'invio in formato PDF anziché P7M, la mancata firma digitale e l'assenza di prova dell'effettiva apertura del messaggio, oltre al difetto di motivazione e alla mancata emissione di un avviso bonario. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente, confermando che la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e che l'impugnazione sana ogni eventuale irregolarità formale. I giudici hanno inoltre stabilito che il Fisco può recuperare crediti da dichiarazioni omesse tramite procedura automatica senza previo contraddittorio.
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