L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, già iscritto alla Gestione artigiani come socio d'opera, il pagamento di contributi previdenziali su redditi di capitale derivanti dalla sua partecipazione in un'altra società di capitali, dove non svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i contributi previdenziali su redditi di capitale non sono dovuti se il socio non lavora nella società. L'obbligo contributivo richiede infatti lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale e prevalente, escludendo i meri redditi da investimento.
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