Un avvocato ha impugnato una cartella esattoriale relativa al pagamento dei contributi previdenziali minimi per gli anni 2011 e 2013. Per il 2011, la Corte d'Appello ha accertato la continuità professionale in base ai redditi dichiarati. Per il 2013, l'obbligo contributivo è scattato automaticamente a causa dell'iscrizione all'albo professionale, rendendo irrilevante il reddito percepito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista. I giudici hanno confermato l'ampia autonomia regolamentare della Cassa Forense nel determinare le regole di iscrizione e contribuzione, anche in deroga a leggi precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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