La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24983/2024, ha stabilito che un ente pubblico non può essere considerato un imprenditore agricolo e, pertanto, non può abusare dei contratti a termine agricoli. La Corte ha chiarito che la deroga per stagionalità si applica solo a lavori strettamente stagionali, escludendo mansioni continuative come la manutenzione. L'onere di provare la natura stagionale del rapporto spetta sempre al datore di lavoro. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio.
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