Un lavoratore forestale chiedeva il pagamento delle differenze sul rimborso chilometrico, calcolato dall'Azienda secondo un contratto regionale (CIR) meno favorevole. L'Azienda sosteneva fosse un mero rimborso spese, ma la Cassazione ha dato ragione al lavoratore. I giudici hanno stabilito il principio del rimborso chilometrico natura retributiva, in quanto la somma era fissa, continuativa e compensava il disagio di lavorare in zone disagiate. Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), che regola in via esclusiva la materia, non poteva essere derogato in peggio dal contratto regionale. L'Azienda è stata quindi condannata a pagare le differenze dovute.
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