La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2348/2023, ha stabilito che l'ente pubblico committente di un'opera rimane il soggetto responsabile per il pagamento della corretta indennità di esproprio, anche quando delega le procedure a un contraente generale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la decisione di merito che aveva aumentato l'indennizzo dovuto ai proprietari di un terreno espropriato per la costruzione di una strada. È stato inoltre chiarito che la riduzione del 25% dell'indennità non si applica automaticamente alle opere pubbliche e che i vincoli di inedificabilità su parti del terreno non ne diminuiscono necessariamente il valore complessivo se la cubatura edificabile può essere comunque sfruttata.
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