L'Agenzia delle Dogane ha rettificato un accertamento doganale a carico di una società intermediaria, contestando l'origine di alcune merci importate. La società ha impugnato l'atto lamentando il mancato rispetto del termine di trenta giorni per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. I giudici hanno chiarito che, in tema di contraddittorio doganale, l'ufficio ha dimostrato una concreta urgenza legata alla ricezione tardiva di un rapporto antifrode europeo (OLAF) a ridosso della scadenza dei termini di accertamento. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine dilatorio era giustificato dalle circostanze specifiche. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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