Un soggetto, condannato con due distinte sentenze di patteggiamento, ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra i reati. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, dichiarando inammissibile l'istanza originaria. La ragione risiede nel mancato rispetto della procedura speciale prevista per la continuazione tra patteggiamenti, che impone un accordo preventivo tra l'imputato e il Pubblico Ministero prima di adire il giudice, come stabilito dall'art. 188 disp. att. c.p.p.
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