La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società dichiarata fallita, la quale aveva avviato una procedura di concordato preventivo in un tribunale diverso da quello dove era già pendente la procedura prefallimentare. La Corte ha stabilito che, per garantire il coordinamento tra i due procedimenti, era onere della società debitrice presentare la domanda di concordato dinanzi al primo giudice adito per il fallimento, anche se ritenuto incompetente. La mancata adozione di tale condotta procedurale preclude la possibilità di lamentare la prevalenza della dichiarazione di fallimento.
Continua »