Una società correntista e il suo socio fideiussore si sono opposti al decreto ingiuntivo di una banca per il pagamento del saldo negativo di un conto corrente. I ricorrenti lamentavano l'incompletezza degli estratti conto prodotti dalla banca, mancanti del periodo iniziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata contestazione del saldo conto corrente iniziale da parte del cliente, unita alle ammissioni contenute nella perizia della stessa difesa, esonera la banca dall'onere di produrre tutti gli estratti conto fin dall'apertura del rapporto. Di conseguenza, il debito rideterminato dai giudici di merito è stato confermato e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
Continua »