La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di sanzioni spese elettorali per omessa dichiarazione, si applica la procedura speciale prevista dalla L. 515/1993. La diffida ad adempiere inviata dall'organo di garanzia è sufficiente e svolge una duplice funzione di contestazione e avvertimento, rendendo superflua una successiva e distinta contestazione formale ai sensi della legge generale sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981). La Corte ha quindi annullato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva la sanzione.
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