Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato il rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria di concedere la definizione agevolata per un avviso di liquidazione. Il Fisco sosteneva che l'atto fosse di mera riscossione e quindi escluso dalla sanatoria. L'avviso era stato però emesso dopo che una sentenza del giudice tributario aveva annullato un precedente accertamento sulle plusvalenze, imponendo di ricalcolare il dovuto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, stabilendo che l'atto, pur chiamato avviso di liquidazione, ha natura di atto impositivo autonomo poiché ridetermina la pretesa fiscale. Di conseguenza, i contribuenti hanno diritto alla definizione agevolata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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