Una società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate che considerava l'intero impianto di distribuzione carburanti come un unico bene immobile ai fini dell'imposta di registro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un impianto carburanti è un bene immobile nella sua totalità, comprese le attrezzature come pompe, serbatoi e tettoie, in virtù della loro connessione funzionale e strutturale con il suolo, a prescindere dalla loro potenziale amovibilità.
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