Un utente ha contestato una bolletta per un conguaglio tariffario retroattivo relativo a consumi idrici avvenuti tra il 2005 e il 2011. La società di gestione del servizio sosteneva la legittimità della richiesta. La Corte di Cassazione, seguendo una decisione delle Sezioni Unite, ha stabilito un principio fondamentale: i conguagli per periodi passati sono ammissibili, ma devono essere calcolati esclusivamente secondo le regole tariffarie in vigore all'epoca dei consumi ('Metodo Tariffario Normalizzato'). È illegittimo applicare retroattivamente nuovi metodi di calcolo. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Azienda su questo specifico principio, rinviando la causa al Tribunale per verificare che il conguaglio rispetti le vecchie regole.
Continua »