Una società di gestione idrica richiedeva a un'utente un conguaglio per consumi pregressi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6744/2024, ha chiarito che il diritto al conguaglio idrico sorge solo al momento della determinazione delle nuove tariffe, e da lì decorre la prescrizione. Tuttavia, il gestore può recuperare solo costi imprevisti e imprevedibili, non errori di gestione. La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso, rinviando la causa al Tribunale per una nuova valutazione basata su questi principi e sull'onere della prova a carico del gestore.
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