Una società di gestione idrica ha impugnato la sentenza che dichiarava prescritti i crediti relativi a conguagli regolatori per il periodo 2005-2011, richiesti con fatture del 2016. L'utente aveva contestato la legittimità della pretesa basata su una delibera amministrativa applicata retroattivamente. Il Tribunale ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto contrattuale di somministrazione. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa a causa dell'astensione del relatore e della necessità di ricomporre il collegio giudicante.
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