Un soggetto, dopo un patteggiamento per truffa, ha impugnato la confisca del profitto del reato sostenendo fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la confisca del profitto in denaro è sempre 'diretta' e non per equivalente. Inoltre, ha stabilito che, essendo una misura obbligatoria per legge in seguito a patteggiamento, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata, ma è sufficiente il richiamo alla norma applicabile.
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