Un'associazione, formalmente qualificata come emittente comunitaria e quindi beneficiaria di fondi pubblici, è stata ritenuta operare di fatto come un'impresa commerciale. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la fondatezza delle accuse, ha annullato la condanna perché il reato si è estinto per prescrizione. Di conseguenza, è stata annullata anche la confisca per equivalente, in applicazione del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.
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