A seguito della condanna definitiva dell'amministratore per reati fiscali, l'autorità giudiziaria ha disposto la confisca per equivalente su somme intestate a un'altra società a lui riconducibile. La società colpita ha presentato opposizione, sostenendo la propria totale estraneità ai fatti, l'autonomia del patrimonio sociale e l'assenza di una preventiva ricerca dei beni presso l'azienda originariamente autrice della frode, nel frattempo fallita. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del blocco economico, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, accertata l'incapienza dell'ente fallito, il recupero per equivalente può colpire i beni di un'altra compagine societaria se questa opera come mero schermo fittizio. Nel caso esaminato, il condannato deteneva la quasi totalità delle quote, la delega bancaria illimitata ed effettuava prelievi per scopi personali estranei all'attività d'impresa.
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