La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una donna, intestataria formale di alcuni immobili, che si opponeva alla loro confisca. La misura era stata disposta nei confronti del marito, ritenuto soggetto socialmente pericoloso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiave sulla **confisca di prevenzione terzo intestatario**: chi risulta proprietario solo sulla carta non può contestare i motivi della misura applicata al proprietario di fatto (come la sua pericolosità o la sproporzione tra redditi e patrimonio). Per difendersi, il terzo intestatario deve dimostrare di essere il proprietario reale e di aver acquistato i beni con fondi leciti. Non avendolo fatto, la ricorrente ha perso la causa e la confisca è stata confermata.
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