Un imputato aveva concordato una pena (patteggiamento) per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dopo la sentenza di patteggiamento, ma prima che diventasse definitiva, la persona offesa ha ritirato la querela (remissione di querela). L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione per far valere l'estinzione del reato. La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la remissione di querela, se accettata e intervenuta prima della condanna irrevocabile, estingue il reato e prevale sull'inammissibilità del ricorso. La sentenza di patteggiamento è stata annullata, e il reato dichiarato estinto.
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