Un soggetto viene condannato per concorso in rapina impropria. Sebbene non avesse materialmente sottratto il ciclomotore, aveva minacciato la vittima per consentire la fuga al complice. La Cassazione, con la sentenza n. 29566/2025, rigetta il ricorso, affermando che il contributo morale, come la minaccia per assicurare il possesso del bene rubato, è sufficiente a configurare il concorso di persone nel reato, anche senza una partecipazione diretta alla sottrazione.
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