La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello. La Corte ha chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile impugnare la decisione lamentando la mancata valutazione di un possibile proscioglimento nel merito, poiché tali motivi si considerano rinunciati. Il ricorso è ammesso solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà delle parti o al consenso del pubblico ministero.
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