La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado (cd. "concordato in appello"), aveva impugnato la sentenza per carenza di motivazione. La Suprema Corte ribadisce che, in questi casi, non si può contestare il merito della decisione, ma solo vizi procedurali specifici o l'illegalità della pena concordata, poiché l'accordo implica una rinuncia a tali contestazioni.
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