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Concordato ex art. 599-bis c.p.p.

Definizione

Noto anche come 'patteggiamento in appello', è un accordo tra l'imputato e il pubblico ministero sulla pena da applicare, che, se accolto dal giudice, comporta la rinuncia ad alcuni motivi di appello.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricorso inammissibile: quando la Cassazione lo rigetta
La Cassazione dichiara un ricorso inammissibile contro una condanna per associazione a delinquere e reati sull'immigrazione. I motivi sono stati giudicati tardivi, generici e non proposti in appello, confermando la decisione della Corte territoriale.
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Ricorso inammissibile: gli effetti del concordato
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto. Dopo aver concordato la pena in appello rinunciando ad altri motivi, l'imputato ha tentato di contestare la sua responsabilità in Cassazione. La Corte ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello preclude la possibilità di riproporli in un'istanza successiva, rendendo il ricorso nullo.
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Esercizio abusivo attività finanziaria: Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45014/2024, ha annullato senza rinvio la condanna per esercizio abusivo di attività finanziaria a carico di un imputato che aveva concesso un unico prestito, seppur erogato in più tranche. La Corte ha stabilito che per configurare il reato sono necessari i requisiti della professionalità e del rivolgersi al pubblico, elementi assenti nel caso di un singolo e isolato contratto di mutuo. La sentenza ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi di altri coimputati che avevano raggiunto un accordo sulla pena in appello, ribadendo che tale accordo preclude successive contestazioni.
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Concordato in appello: limiti all’impugnazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un concordato in appello sulla pena detentiva, ha contestato la mancata riduzione della pena pecuniaria. La Corte ha stabilito che l'accordo processuale, una volta accettato, non può essere modificato unilateralmente e circoscrive i motivi di impugnazione.
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