Due soggetti, condannati in appello per estorsione aggravata, hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle loro conclusioni scritte via PEC da parte della Corte d'appello, sostenendo che ciò violasse il diritto di difesa. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'omesso esame delle conclusioni scritte via PEC inviate durante l'emergenza Covid non causa nullità se l'atto non contiene argomenti nuovi o diversi rispetto ai motivi d'appello già esaminati. Trattandosi di una mera ripetizione formale, la sua omissione costituisce solo una semplice irregolarità che non invalida la sentenza. Di conseguenza, la condanna per estorsione è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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