I Lavoratori hanno ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto al computo dell'apprendistato ai fini degli scatti di anzianità, con conseguente nullità delle clausole del contratto collettivo che lo escludevano. L'Azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma ha successivamente depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, accettato dai dipendenti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo la condanna alle spese per via dell'accordo tra le parti. Inoltre, i giudici hanno chiarito che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità della domanda.
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