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Compliance terapeutica

Definizione

La disponibilità e l'impegno del paziente a seguire fedelmente le prescrizioni e le cure stabilite dai medici.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cure rifiutate in carcere: no al differimento facoltativo della pena
Una persona detenuta ha richiesto il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute a causa di problemi cardiaci pregressi. La struttura penitenziaria garantiva cure idonee, ma la condannata rifiutava sistematicamente terapie e controlli, salvo poi iniziare le cure ottenendo un netto miglioramento clinico. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta per assenza di incompatibilità con la detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto: le patologie risultano curabili in carcere e il rifiuto volontario delle terapie impedisce la concessione del beneficio.
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Ricovero in REMS: tra principio di residualità e pericolo sociale
Un condannato affetto da una grave patologia psichiatrica ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che confermava a suo carico la misura di sicurezza del ricovero in REMS per la durata di un anno. La difesa sosteneva che il giudice avesse disposto la misura estrema per la sola indisponibilità di strutture residenziali alternative sul territorio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno accertato la persistente pericolosità sociale attuale del soggetto, privo di adesione alle terapie e autore di condotte aggressive pregresse. Tale quadro rende impossibile la tutela della collettività e la cura del paziente mediante misure esterne non detentive.
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Differimento dell’esecuzione della pena: salute contro sicurezza
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il differimento dell'esecuzione della pena a un detenuto affetto da gravi patologie croniche, tra cui obesità e problemi respiratori. La Cassazione ha confermato la decisione, rilevando che le condizioni di salute del condannato sono compatibili con il regime carcerario. I giudici hanno evidenziato che il peggioramento dei sintomi è causato dal rifiuto volontario delle cure da parte del detenuto. Inoltre, la perizia medica ha confermato che le patologie possono essere gestite e monitorate all'interno delle strutture penitenziarie. Infine, la persistente pericolosità sociale del soggetto, legata a contesti di criminalità organizzata, impedisce la concessione di misure alternative, poiché le esigenze di sicurezza pubblica prevalgono in assenza di un reale trattamento disumano.
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