Un soggetto, ritenuto socialmente pericoloso per atti persecutori, ha contestato la sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Venezia, sostenendo che la competenza fosse del Tribunale di Prato, suo luogo di residenza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla competenza territoriale misure di prevenzione: non conta la dimora del soggetto, ma il luogo dove la sua pericolosità sociale si manifesta con maggiore intensità. In questo caso, il luogo di residenza della vittima. La decisione del Tribunale di Venezia è stata quindi confermata.
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