La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto d'opera professionale stipulato tra un'azienda e un geometra. L'incarico prevedeva la progettazione di un centro commerciale, un'attività che includeva la realizzazione di strutture in cemento armato, riservata per legge agli ingegneri. Secondo la Corte, quando un professionista svolge un'attività che esula dalla propria competenza legale, il contratto è radicalmente nullo. Tale nullità è totale e non solo parziale, poiché le prestazioni sono inscindibili. Di conseguenza, il professionista non ha diritto ad alcun compenso e deve restituire le somme già percepite. La sentenza ribadisce il principio che l'esercizio di una professione protetta senza la necessaria iscrizione all'albo specifico rende il rapporto contrattuale invalido.
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