Un'Azienda Agricola ha notificato un decreto ingiuntivo (un ordine di pagamento) a un'altra Azienda Agricola. Quest'ultima ha proposto opposizione, eccependo un controcredito basato su un accordo commerciale che prevedeva una percentuale sul fatturato di un fondo, includendo l'affitto. La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale ha declinato la propria `competenza giurisdizionale`, ritenendo la controversia di natura commerciale. La Cassazione ha confermato questa decisione. La Corte ha stabilito che la questione principale riguardava l'accordo commerciale sul controcredito, mentre il rapporto agrario era solo un presupposto. La `competenza giurisdizionale` spetta quindi al Tribunale ordinario.
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