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Compenso Aggiuntivo

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Compenso aggiuntivo non dovuto se manca la prova del risultato
Un lavoratore dipendente ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la propria azienda per ottenere il saldo di 19.000 euro relativo a un compenso aggiuntivo. Tale importo derivava da un accordo privato per attività straordinarie di migrazione e archiviazione dati prima del pensionamento. L'azienda ha promosso opposizione lamentando il mancato completamento delle mansioni assegnate. La Corte d'Appello ha revocato il decreto e condannato il lavoratore a restituire le somme già incassate, ritenendo non provato l'esatto adempimento. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno chiarito che il compenso aggiuntivo pattuito a forfait per compiti specifici richiede la piena dimostrazione dell'esecuzione integrale dell'opera da parte del dipendente.
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Compenso aggiuntivo: negato al presidente facente funzioni
Un Presidente di sezione di una Commissione tributaria ha richiesto un compenso aggiuntivo per aver svolto temporaneamente le funzioni di Presidente della Commissione stessa. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la domanda, distinguendo tra compiti amministrativi e giurisdizionali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, negando qualsiasi compenso aggiuntivo. I giudici di legittimità hanno chiarito che la sostituzione del presidente rientra già nei doveri e nella qualifica del presidente di sezione, le cui funzioni sono omogenee. Pertanto, l'attività di supplenza non dà diritto a indennità extra, in quanto già coperta dal trattamento economico ordinario previsto per il ruolo di provenienza. La Cassazione ha così rigettato definitivamente la domanda del magistrato tributario.
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Compenso aggiuntivo: nullo senza base contrattuale
Un dipendente pubblico riceveva un compenso aggiuntivo per un incarico extra. La Cassazione ha confermato la nullità di tale compenso, in quanto nel pubblico impiego ogni trattamento economico deve derivare esclusivamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non da atti unilaterali dell'amministrazione. Il precedente giudicato favorevole al lavoratore non si estende ai periodi successivi.
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