Una società di pubblicità e un Comune si scontravano sul rimborso delle somme versate in eccedenza per l'installazione di impianti pubblicitari tra il 2005 e il 2009. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato per risolvere la lite. Di conseguenza, hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per transazione, accettata da entrambi i difensori. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio e chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, in quanto si tratta di una misura eccezionale non applicabile a questa fattispecie.
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